La Corte di Cassazione con ordinanza 28 agosto 2024, n. 23238 ha stabilito che il consumatore, anche in caso di cessione del veicolo difettoso, mantiene il diritto al risarcimento. Tale tutela non riguarda il bene stesso, ma la posizione del consumatore come parte debole nel contratto. La Corte chiarisce che il danno da risarcire non si riferisce alla perdita del valore del bene, ma al malfunzionamento che ha limitato l’uso del veicolo, indipendentemente da eventuali cessioni successive.
La vicenda tra origine da una controversia fra un consumatore e il venditore di un’auto che è risultata difettosa.
Il venditore contestava il risarcimento, sostenendo che il Codice del Consumo non lo contempli tra i rimedi esperibili e che, avendo il consumatore ceduto l’auto in permuta, non sussisterebbe più un interesse all’azione.
Tuttavia, la Corte di Cassazione stabilisce che il consumatore, anche in caso di cessione del veicolo difettoso, mantiene il diritto al risarcimento. Tale tutela non riguarda il bene stesso, ma la posizione del consumatore come parte debole nel contratto. La Corte chiarisce che il danno da risarcire non si riferisce alla perdita del valore del bene, ma al malfunzionamento che ha limitato l’uso del veicolo, indipendentemente da eventuali cessioni successive.
Dunque, il ricorso del venditore è stato respinto, poiché la tutela del consumatore include il diritto al risarcimento anche dopo la cessione del bene difettoso.

Con recente pronuncia il Garante Privacy ha sanzionato una società, per un importo pari a 80 mila euro, per aver installato e utilizzato, nel corso del rapporto di collaborazione con l’interessato reclamante, un software che consentiva alla società di effettuare un backup della posta elettronica del collaboratore, conservando sia i contenuti, sia i log di accesso alla e-mail e al gestionale aziendale. Le informazioni così raccolte erano poi state utilizzate dalla società in un contenzioso.
Nella fattispecie in oggetto il Garante ha rilevato che la sistematica conservazione del contenuto della casella di posta elettronica -effettuata per un periodo di tempo pari a 3 anni dalla cessazione del rapporto- e dei log di accesso alla posta e al gestionale aziendale risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale. Ciò, inoltre, aveva consentito alla Società di ricostruire, minuziosamente, l’attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dalla legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
(Garante Privacy, Provvedimento n. 472 del 17 luglio 2024).

Con ordinanza n. 24662/2024 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di responsabilità professionale del notaio.
Qualora il notaio ricevente un atto soggetto a trascrizione debba curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito individuare il termine di tale adempimento e stabilire se l’indugio frapposto dal professionista lo renda responsabile verso il cliente.
Si deve, dunque, escludere la responsabilità del notaio se, in virtù di un ragionamento giuridico controfattuale, occorre valorizzare l’autonoma incidenza causale dell’iscrizione ipotecaria intervenuta – nella specie – appena due giorni dopo la stipula dell’atto e prima della sua trascrizione.