Il Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 13.9.2024, ha confermato l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, A.P., con le sentenze nn. 2 e 4 del 2020, affermando che in caso di occupazione illegittima di suolo privato da parte della P.A., la domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà va riqualificata alla luce del rinnovato contesto legale e giurisprudenziale che consente al privato di chiedere solo la restituzione del bene, previa eventuale rimessione in pristino, ovvero rivolgere alla PA la richiesta di regolarizzare la situazione di fatto attraverso l’adozione del provvedimento di acquisizione di cui all’art. 42 bis, Testo Unico delle Espropriazioni ovvero attraverso la conclusione di un contratto traslativo della proprietà.
In particolare, nel caso sottoposto al Tribunale di Brindisi, l’attore ha proposto, oltre alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’occupazione da parte dell’Ente del terreno di sua proprietà, domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà.
Il Tribunale ha affermato che non può ritenersi implicita nella domanda giudiziale di risarcimento del danno da perdita della proprietà del bene irreversibilmente trasformato dalla P:A. la volontà del privato di rinunciare, in termini abdicativi, al bene di sua proprietà, determinando una traslazione del diritto domenicale, dal momento che la legge riconosce esclusivamente alla P.A. il potere-dovere di decidere in ordine all’acquisizione il bene privato al patrimonio pubblico per il perseguimento di interessi generali.
La scelta di acquisizione del bene o di restituzione dello stesso è ex lege riservata alla valutazione discrezionale della P.A. e non può, dunque, essere sostituita né dalla decisione del privato proprietario del bene né dall’autorità giudiziaria.
La P.A. può scegliere, a fronte della richiesta del privato, di restituire il bene ovvero acquisirlo attraverso il provvedimento di cui all’art. 42 bis T.U.E. ovvero mediante una cessione volontaria.