Con sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016 le Sezioni Unite della Cassazione, a risoluzione di un contrasto sul punto, hanno affermato il principio secondo cui le c.d. clausole “claims made miste o impure” non sono, in linea generale, vessatorie.
Tuttavia, qualora sia applicabile la disciplina di cui al D.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) possono essere dichiarate nulle per difetto di meritevolezza, nell’ipotesi in cui determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Normativa di riferimento
- D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
- art. 1341, Cod. Civ.;
Contenuto della sentenza
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema della validità delle clausole “claims made miste o impure” presenti nei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile.
La Suprema Corte si sofferma, preliminarmente, sulla distinzione tra il regime c.d. “loss occurrence” e il regime c.d. “claims made”, ovvero sui due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi.
Precisamente, in base allo schema denominato “loss occurance”, ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa, rileva il momento di verificazione del comportamento colposo tenuto dall’assicurato, posto che la copertura assicurativa opera in relazione a tutte le condotte insorte nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dal momento in cui viene formalizzata la domanda risarcitoria.
Per quanto riguarda il secondo regime, la Suprema Corte distingue le clausole “claims made” in due grandi categorie: (i) le clausole c.d. miste o impure, che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando sia il fatto illecito sia la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente; (ii) le clausole c.d. pure, destinate alla manleva delle richieste risarcitorie pervenute all’assicurato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
Sulla validità delle clausole “claims made miste o impure” si sono sviluppati orientamenti giurisprudenziali di segno opposto.
La Suprema Corte, dopo aver esaminato i diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, ha affermato il seguente principio di diritto: «nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata».
Conclusioni
La decisione pone ancora una volta al centro dell’attenzione il problema della tutela del consumatore, demandando ai giudici di merito di compiere un giudizio di meritevolezza delle clausole claims made miste o impure, dichiarando nulle, di conseguenza, quelle clausole che comportano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto.