La cessione del credito in ambito bancario è regolata dall’art. 58 T.U.B. che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c..

L’art. 58, comma 2, T.U.B. dispone – ai fini dell’opponibilità della cessione ai debitori ceduti – che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa nel Registro delle Imprese e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nonostante la chiarezza della previsione normativa la giurisprudenza si è espressa, più volte, sulla efficacia probatoria della titolarità dei crediti ceduti da sottoporre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Se sino a qualche anno fa la giurisprudenza maggioritaria (ex plurimis: Tribunale Pavia, 1° febbraio 2019, n. 184) riteneva che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale consentiva di riconoscere la titolarità del credito ceduto, negli ultimi mesi l’orientamento della giurisprudenza sta cambiando.

Sono sempre più frequenti, infatti, le pronunce di merito (ex plurimis: Tribunale Verona, 29 novembre 2021, n. 26251, Tribunale Treviso, 2 dicembre 2021, n. 26248) secondo cui la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova la titolarità dei crediti ceduti in blocco ma è, al più, elemento indicativo della cessione.

Il Tribunale di Treviso (sentenza n. 26248/2021), per esempio, non ha ritenuto sufficientemente determinato o determinabile l’oggetto della cessione in quanto l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale contemplava la cessione di crediti che soddisfacevano criteri piuttosto generici.

Il più recente orientamento giurisprudenziale, ben rappresentato dalle pronunce del Tribunale di Verona e di Treviso, ha iniziato a focalizzare l’attenzione su tutta una serie di requisiti ritenuti rilevanti al fine di conferire efficacia probatoria al contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quali, per esempio, la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, la causa del credito, la descrizione e la denominazione del credito, l’esistenza di una situazione patologica di inadempimento, il consenso del debitore alla cessione.

È quindi evidente che si sta iniziando ad affermare un orientamento giurisprudenziale maggiormente favorevole al debitore ceduto ed impositivo di maggiori oneri a carico del creditore che per cedere in blocco i crediti deve agire con il maggior grado di dettaglio possibile se vuole evitare complicazioni processuali che potrebbero avere ripercussioni, tra le altre, sulla performance del portafoglio acquistato.