La firma è un elemento essenziale di ogni documento poiché serve ad attribuire il relativo contenuto a colui che lo ha redatto e dunque a risalire alla sua identità. Si può quindi ritenere che un atto privo di firma non sia valido.

L’avvento della tecnologia ci ha abituato però a comunicazioni informali dove la firma è solo un insieme di caratteri digitati sulla tastiera del computer o una duplicazione fatta allo scanner. Ecco perché è opportuno chiedersi se una diffida senza firma ha valore e se, per esempio, una lettera di messa in mora produca effetti senza la sottoscrizione da parte del creditore.

La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 2335/2024 con cui i giudici hanno fornito chiarimenti importanti sul punto stabilendo che le lettere di messa in mora prive di firma non interrompono il decorso della prescrizione del credito.

La Corte di Cassazione, nella sentenza menzionata, ha evidenziato che la sottoscrizione è un elemento essenziale per la validità giuridica di una lettera di messa in mora. Senza la firma del mittente, il documento non ha l’effetto di interrompere la prescrizione del credito.

Secondo la Cassazione, un atto di costituzione in mora è inquadrabile come un atto giuridico unilaterale recettizio, con contenuto dichiarativo e richiede la forma scritta come elemento essenziale per la sua validità. La sottoscrizione fa quindi parte del contenuto essenziale (insieme all’indicazione del credito fatto valere e della somma richiesta) pertanto la sua mancanza rende l’atto incapace di produrre effetti giuridici, inclusa l’interruzione della prescrizione.

In particolare, gli ermellini hanno precisato che l’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta “ad validitatem” e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici.

Per tale motivo, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., senza che l’elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, “ex post“, e con efficacia “ex tunc“, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall’autore dell’atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione.