Con la riforma introdotta dalla Legge 27.1.12, n. 3, così come modificata dal D.L. 18.10.12, n. 179, convertito in Legge 17.12.12, n. 221, è stata introdotta anche nell’ordinamento italiano una procedura di ristrutturazione delle posizioni debitorie attivabile da coloro che non sono assoggettabili alle procedure di fallimento e concordato preventivo.
La nuova normativa consente, infatti, al “debitore civile” di concludere un “accordo” con i propri creditori sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti redatto con l’ausilio di appositi organismi di composizione della crisi. Tale accordo, una volta approvato dai creditori, viene omologato dal Tribunale, seguendo una procedura dettagliatamente disciplinata dal legislatore.
Al debitore che possiede lo status di “consumatore” è consentito, inoltre, proporre, in alternativa all’”accordo”, un “piano” di ristrutturazione dei propri debiti che viene omologato dal Tribunale in presenza di specifiche condizioni e requisiti di “meritevolezza” legati, in particolare, alle cause genetiche delle obbligazioni che hanno condotto al sovraindebitamento e alle modalità con cui le stesse sono state “gestite”.
Le tre procedure
La nuova disciplina normativa ha, così, introdotto tre procedure distinte per la soluzione della crisi da sovraindebitamento del debitore non assoggettabile a procedure concorsuali:
– la prima, di carattere generale, fruibile da tutti i soggetti non fallibili (debitori civili e consumatori) e tesa all’omologazione di un “accordo” di composizione;
– la seconda, speciale, riservata alla soluzione del sovraindebitamento del consumatore attraverso l’omologazione di un “piano”;
– ed una alternativa alle prime due, avente finalità liquidatoria dei beni del debitore, fruibile dal debitore civile e dal consumatore.
Le tre descritte procedure paiono riprodurre sostanzialmente i caratteri tipologici della procedura fallimentare e delle altre procedure concorsuali di composizione della crisi, quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. La disciplina prevista per l’accordo di composizione della crisi, infatti, appare in larga parte analoga a quella degli accordi ex art. 182 bis, l. fall. con alcuni correttivi mutuati dalla procedura di concordato preventivo: differenza fondamentale è che il vaglio di meritevolezza del Tribunale sostituisce in toto il consenso dei creditori.
La procedura di liquidazione, infine, pare essere stata strutturata come una vera e propria procedura fallimentare di liquidazione del patrimonio del debitore con suddivisione del ricavato ai creditori sulla base del principio della par condicio creditorum nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Gli organismi di composizione della crisi
Il vero “organo motore” di tutte le procedure di sovraindebitamento è il nuovo organismo di composizione della crisi.
Il legislatore affida a tale organismo una molteplicità di funzioni:
- a) assistenza e consulenza al debitore nella predisposizione della proposta di accordo e di piano;
- b) verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta del debitore e nella documentazione allegata;
- c) attestazione della fattibilità del piano per l’accordo del debitore e per il piano del consumatore;
- d) esecuzione degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni disposte dal giudice in corso di procedura;
- e) raccolta delle adesioni dei creditori alla proposta di accordo, relazione ai creditori e al giudice circa il raggiungimento dell’accordo e la fattibilità della proposta;
- f) controllo sull’esatto adempimento del piano da parte del debitore;
- g) liquidazione e gestione del patrimonio del debitore su indicazione del giudice.
Come ha avuto modo di sottolineare la dottrina che per prima ha commentato le norme in analisi, il Legislatore ha cumulato in capo ad un unico organismo l’esecuzione di funzioni tra loro profondamente diverse creando situazioni di potenziale conflitto di interessi. L’organismo di composizione della crisi è sia consulente del debitore nella predisposizione del piano, sia attestatore della veridicità dei dati in esso contenuti e della fattibilità dello stesso, nonché al contempo un organo con funzione pubblicistica di accertamento dell’esito delle votazioni e di controllo dell’esecuzione del piano.
Presupposto oggettivo
Il presupposto oggettivo della procedura in analisi è il “sovraindebitamento” che il legislatore definisce quale “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 2, comma 2, lett. a).
Il concetto di “sovraindebitamento” è, dunque, individuato sotto due profili:
- a) la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (c.d. “crisi dinamica” – finanziaria);
- b) una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni (c.d. “crisi statica” – patrimoniale).
Le due circostanze sono richieste come alternative e, pertanto, il “sovraindebitamento” ricorre anche qualora se ne verifichi soltanto una delle due. Il legislatore utilizza così una formulazione volutamente molto ampia al fine di ricomprendere tutte le ipotesi di crisi e di insolvenza che non siano già sottoposte ad altre procedure concorsuali, confermando il favor per una “gestione privatistica” della crisi già manifestata in occasione della riforma della legge fallimentare.
Conclusioni
La disciplina é stata introdotta, in questi tempi di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l’espressione fresh start utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.