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“Grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale” (Cassazione, ordinanza n. 35296/23).
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 35296 del 18 dicembre 2023 con la quale è stata confermata la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva accolto la domanda di addebito della separazione formulata nei confronti di una donna che si era allontanata dalla casa familiare ed aveva intrapreso una relazione extraconiugale, sul presupposto che l’intollerabilità della convivenza sarebbe stata anteriore a tali condotte.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, in particolare, l’istruttoria svolta nell’ambito del giudizio di merito aveva infatti motivatamente indotto la Corte d’appello a ritenere indimostrato che i comportamenti della moglie si innestassero su una crisi matrimoniale pregressa.
Per tale motivo la decisione di accogliere la domanda di addebito doveva ritenersi corretta.